Esame di Stato Psicologia 2023
Esame di Stato Psicologia 2023
In questa pagina saranno riportati gli aggiornamenti per quanto riguarda le sessioni del 2023 dell’Esame di Stato di Psicologia.
La pagina è in aggiornamento!
Il 17 maggio è uscita l’Ordinanza Ministeriale del 2023!
Puoi scaricare qui i PDF delle Ordinanze Ministeriali!
Qui potrai trovare l’elenco dei bandi quando usciranno!
Per prepararti per tempo contattami per delle consulenze personalizzate!
Come si svolgerà l’Esame nel 2023?
I decreti attuativi relativi alla nuova normativa dell’Esame di Stato non sono dettagliati come si sperava: questo nel 2022 ha portato a un’enorme differenza nelle modalità d’esame tra le varie commissioni, anche all’interno della stessa sede! Ad esempio, anche solo per quanto riguarda la durata della prova: in alcuni casi l’esame durava meno di dieci minuti, in altri sui 45-50 minuti!
Neanche nei bandi vengono riportate indicazioni precise, perché i bandi sono intesi per indicare le modalità di iscrizione, non quelle di conduzione della prova, quindi non vi diranno come le commissioni imposteranno l’esame.
Le commissioni poi cambiano di anno in anno, quindi non è che perché in una sede è stato fatto in un certo modo questo varrà anche per le prossime sessioni!
Forse alcune di loro emaneranno una sorta di regolamento, ma probabilmente solo a ridosso dell’inizio della sessione.
Non potendo prevedere il futuro, non si può quindi sapere come sarà effettivamente l’Esame nel 2023!
Ogni commissione deciderà le proprie modalità, in linea con la legge sull’autonomia didattica delle università!
Si deve però considerare che comunque è riduttivo dire che “l’esame è solo sul tirocinio e sul codice deontologico”.
Questa è una credenza piuttosto diffusa, e nonostante per alcuni candidati sia stato più o meno così, per altri l’esame è stato molto più complesso!
Tralasciando le questioni burocratiche, si devono quindi considerare quelli che saranno i contenuti: è importante tener presente che, come l’anno scorso, l’esame non prevederà solo domande sul tirocinio e sul codice deontologico!
Infatti la dicitura “questioni teorico-pratiche relative al tirocinio” dà solo un po’ più l’idea che le domande dovrebbero “ruotare attorno” all’esperienza del candidato: ciò non esclude automaticamente il fatto che possano essere proposti progetti e casi da svolgere (cosa realmente avvenuta anche con la nuova normativa); inoltre, la specificazione “teorico” fa capire che possono essere richiesti anche i costrutti.
Tra l’altro, nel decreto è scritto che la prova è finalizzata all’accertamento delle capacità del candidato di riflettere criticamente sulla complessiva esperienza di tirocinio e sulle attività svolte, e di essere in grado di adottare un approccio professionale fondato su modelli teorici e sulle evidenze.
Ed anche che verranno valutate le attività pratiche supervisionate finalizzate allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali, fondamentali per l’esercizio dell’attività professionale, e che contribuiscono, insieme alle conoscenze teoriche maturate, all’acquisizione di un bagaglio di competenze necessario per l’accesso alla professione di psicologo.
Sulla base di quanto appena letto si può comprendere come mai i commissari chiedano anche altro.
Provate a pensare a tutti quelli che hanno fatto tirocini scarsamente formativi: sarebbe piuttosto ingiusto nei loro confronti se l’esame valutasse esclusivamente le attività svolte in prima persona, in particolare per le limitazioni imposte dalla pandemia. Anche i commissari lo sanno, e infatti qualcuno di loro ci teneva proprio ad esplicitare che l’esame non è solo un racconto del tirocinio.
Per fare un esempio concreto: se un tirocinante si è occupato di bambini con DSA, non è da escludere che i commissari possano chiedere anche come si fa una diagnosi di ADHD o di autismo, perché sono entrambe evenienze che vi potrebbero capitare quando sarete psicologi.
Quindi anche nel 2023 è possibile che alcune commissioni resteranno in un certo modo ancorate alla modalità d’esame “classica”, come successo l’anno scorso.
Anche perché sarà sempre un esame per l’abilitazione alla professione, e la suddivisione con cui è stato pensato e condotto finora non è casuale, ma ha un suo senso. Vediamo perché:
– Le cose che si studiano per la “ex-prima prova” servono anche per avere le basi teoriche su cui fondare gli interventi. Ciò è in linea con quanto previsto dal codice deontologico, art. 5: “Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici”.
– Per la “ex-seconda prova” si devono conoscere almeno le basi della progettazione: i progetti sono una metodologia di lavoro utilizzata frequentemente dagli psicologi, soprattutto in alcuni ambiti, come quello scolastico.
– La “ex-terza prova” è probabilmente la più importante, perché ogni volta che avrete a che fare con un paziente o un cliente avrete un “caso da risolvere”: anche se non lo farete in forma scritta, dovrete seguire un certo procedimento mentale, proprio come quelli che si studiano per l’esame. Tra l’altro, la conoscenza di questa prova vi potrà servire in futuro per la stesura di relazioni.
– Per la “ex-quarta prova”, oltre che sul tirocinio, ci si deve preparare sulla deontologia professionale, che serve innanzitutto a tutelare i cittadini da potenziali comportamenti scorretti, e poi per tutelare voi stessi da possibili sanzioni e denunce.
In altre parole, le quattro aree in cui veniva storicamente suddiviso l’Esame di Stato rappresentano un modo per strutturare le conoscenze e le competenze della professione di Psicologo!
Magari le distinzioni tra le prove saranno meno nette, ma proprio per questo è ancora più importante averne ben chiari gli aspetti fondamentali: le domande si ispireranno comunque ad essi. Per esempio, anche se i commissari non vi faranno svolgere il classico caso clinico inventato da loro, potrebbero chiedervi di portarne uno visto a tirocinio, ed ecco che si rivelerebbe utile seguire comunque le scalette che si studiano per la terza prova.
Non vedetele come 4 prove da svolgere in ordine cronologico, ma come 4 aree concettuali in cui si sviluppa la Psicologia!
O anche “aree di competenza”, come venivano proprio chiamate in alcuni bandi!
In definitiva, il mio consiglio è di informarsi sull’esame per come è sempre stato, e poi approfondire le specifiche impostazioni adottate dalle commissioni in modalità orale/telematica in questi ultimi anni.
La differenza principale è che conviene concentrarsi di più sugli aspetti attinenti al tirocinio, ma senza per questo tralasciare del tutto il resto: come è sempre avvenuto finora, dipenderà dai vari commissari quanto vorranno andare in profondità con le domande e quali collegamenti vorranno fare!
NORMATIVA ATTINENTE ALL’ESAME DI STATO
Riporto alcuni articoli particolarmente significativi per quanto riguarda l’Esame di Stato, da cui si evince che esso è previsto per legge da diversi anni, e che anche per i nuovi percorsi di laurea è previsto un “esame finale” che “abilita all’esercizio delle professioni”.
– Articolo 33 della Costituzione Italiana –
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E’ prescritto un Esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
– Articolo 2 della Legge 56/89 –
Requisiti per l’esercizio dell’attività di psicologo.
1. Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l’abilitazione in psicologia mediante l’Esame di Stato ed essere iscritto nell’apposito albo professionale.
2. L’esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sono ammessi all’esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l’effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
– Articolo 1, comma 1, della Legge n 163 dell’8 Novembre 2021 (sulle lauree abilitanti) –
Lauree magistrali abilitanti all’esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo
L’esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria – classe LM-46, in farmacia e farmacia industriale – classe LM-13 e in medicina veterinaria – classe LM-42 nonché della laurea magistrale in psicologia – classe LM-51 abilita all’esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario e di psicologo.
La prova orale abilitante all’esercizio della professione di Psicologo è finalizzata all’accertamento delle capacità del candidato di riflettere criticamente sulla complessiva esperienza di tirocinio e sulle attività svolte, nonché di essere in grado di adottare un approccio professionale fondato su modelli teorici e sulle evidenze e conforme ai principi etici, ai doveri e alle regole di condotta della professione.
comma 6
Oggetto della prova e della relativa valutazione sono le attività pratiche supervisionate, che prevedono l’osservazione diretta e lo svolgimento di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali, fondamentali per l’esercizio dell’attività professionale, e che contribuiscono, insieme alle conoscenze teoriche maturate, all’acquisizione di un bagaglio di competenze necessario per l’accesso alla professione di psicologo. Tali competenze fanno riferimento agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell’articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.
– Articolo 10 dell’Ordinanza Ministeriale n. 444 del 2022
A tal fine gli atenei garantiscono che la suddetta prova orale verta su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.
Gli studenti del corso di laurea magistrale in psicologia, conseguito il giudizio di idoneità delle attività di TPV pari a 30 CFU di attività formative professionalizzanti nell’intero percorso formativo (triennale e/o magistrale), sono ammessi a sostenere l’esame finale, comprensivo della prova pratica valutativa (di seguito, PPV) di cui all’articolo 1, comma 1, che precede la discussione della tesi di laurea.
Leggi anche le indicazioni sulla prima sessione.