Esame di Stato di Psicologia 2023

Abolizione dell'Esame di Stato di Psicologia

Abolizione dell’Esame di Stato di Psicologia

Abolizione dell'Esame di Stato di Psicologia 2022

A partire da Giugno 2020 sono cominciati i lavori che hanno portato “all’abolizione“, o per meglio dire alle modifiche dell’Esame di Stato di Psicologia.

In seguito all’emergenza sanitaria, dalle originarie tre prove scritte e un breve orale in presenza, l’Esame è stato “convertito” in un’unica prova orale da svolgersi in modalità telematica (ma di fatto la normativa non era cambiata).

Successivamente, il 28 ottobre 2021 è stato approvato il DDL sulle lauree abilitanti, e il 19 novembre è stata pubblicata la legge 163 che è entrata in vigore il 4 dicembre.

Il 6 maggio 2022 è stata pubblicata l’Ordinanza ministeriale 444 che ha ufficializzato l’applicazione della nuova normativa.

 

Questione sulle Lauree Abilitanti

Riporto intanto quanto presente nel sito del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi:

Il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulle lauree abilitanti.

La legge prevede che l’Esame di Stato per le professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, psicologo, chimico, fisico e biologo sia contestuale con l’esame di laurea e consiste in una “prova pratica valutativa delle competenze professionali”.

Con tale legge tutti i corsi di laurea delle professioni sanitarie divengono abilitanti, essendo già in vigore la norma per Medicina dallo scorso anno.

Per rendere abilitanti le lauree si stabilisce che le stesse prevedano almeno 30 cfu di “tirocinio pratico-valutativo” interno al corso di studio, al fine di concretizzare il fine professionalizzante che le lauree devono possedere.

 

Nelle more dell’entrata in vigore della nuova organizzazione la legge prevede una specifica normativa transitoria per i laureati in Psicologia:

Art. 7. (Specifiche disposizioni transitorie per la laurea magistrale abilitante all’esercizio della professione di psicologo)

  1. Coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico valutativo e di una prova pratica valutativa. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sono stabilite la durata e le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo nonché le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa. Ai fini della valutazione del tirocinio di cui al presente comma, le università riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi.
  2. Coloro che hanno concluso il tirocinio professionale di cui all’articolo 52, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, acquisiscono l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo previo superamento di una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all’attività svolta durante il medesimo tirocinio professionale nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca sono stabilite le modalità di svolgimento e di valutazione della prova orale di cui al presente comma nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice.”

 

Ci sono però diverse precisazioni da fare!

Innanzitutto, l’Esame di Stato di Psicologia NON è stato letteralmente “abolito”:

esso è previsto dalla Costituzione italiana (articolo 33), e permarrà finché essa non verrà eventualmente modificata (il che nel breve termine è piuttosto impensabile!).
Inoltre, esso è previsto dalla Legge 56/89, che ha istituito la professione di Psicologo in Italia (articolo 2).

Quindi, ad essere precisi, neanche i nuovi percorsi di laurea saranno “automaticamente” abilitanti: l’esame è comunque previsto, e consisterà in una prova pratica valutativa da sostenere al termine del percorso.

Di certo, gli iscritti ai futuri corsi di laurea dovranno quindi affrontare un esame regolamentato in un diverso modo: il punto è che non si sa di preciso quando partiranno questi nuovi percorsi. Nella legge è scritto “L’adeguamento della disciplina disposto ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 si applica a decorrere dall’anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali”. Per ora si parla di 2023/2024, ma è da confermare.

Per chi ha già conseguito la laurea in Psicologia, e per chi sta svolgendo e/o ha terminato il tirocinio post-laurea è stata redatta una normativa transitoria, che prevede una prova definita “prova pratica valutativa”. 

NORMATIVA ATTINENTE ALL’ESAME DI STATO

Riporto alcuni articoli particolarmente significativi per quanto riguarda l’Esame di Stato, da cui si evince che esso è previsto per legge da diversi anni, e che anche per i nuovi percorsi di laurea è previsto un “esame finale” che “abilita all’esercizio delle professioni”.

 

– Articolo 33 della Costituzione Italiana –

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

E’ prescritto un Esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

 

– Articolo 2 della Legge 56/89 –

Requisiti per l’esercizio dell’attività di psicologo.

1. Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l’abilitazione in psicologia mediante l’Esame di Stato ed essere iscritto nell’apposito albo professionale.

2. L’esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono ammessi all’esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l’effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

– Articolo 1, comma 1, della Legge n 163 dell’8 Novembre 2021 (sulle lauree abilitanti) –

Lauree magistrali abilitanti all’esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo

L’esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria – classe LM-46, in farmacia e farmacia industriale – classe LM-13 e in medicina veterinaria – classe LM-42 nonché della laurea magistrale in psicologia – classe LM-51 abilita all’esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario e di psicologo.

 
– Articolo 2, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 554 del 06-06-2022
Prova orale abilitante

La prova orale abilitante all’esercizio della professione di Psicologo è finalizzata all’accertamento delle capacità del candidato di riflettere criticamente sulla complessiva esperienza di tirocinio e sulle attività svolte, nonché di essere in grado di adottare un approccio professionale fondato su modelli teorici e sulle evidenze e conforme ai principi etici, ai doveri e alle regole di condotta della professione.

 

comma 6

Oggetto della prova e della relativa valutazione sono le attività pratiche supervisionate, che prevedono l’osservazione diretta e lo svolgimento di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali, fondamentali per l’esercizio dell’attività professionale, e che contribuiscono, insieme alle conoscenze teoriche maturate, all’acquisizione di un bagaglio di competenze necessario per l’accesso alla professione di psicologo. Tali competenze fanno riferimento agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell’articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

 

– Articolo 10 dell’Ordinanza Ministeriale n. 444 del 2022

A tal fine gli atenei garantiscono che la suddetta prova orale verta su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.

 

– Articolo 3, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 654 del 05-07-2022
Specifiche disposizioni transitorie per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo

Gli studenti del corso di laurea magistrale in psicologia, conseguito il giudizio di idoneità delle attività di TPV pari a 30 CFU di attività formative professionalizzanti nell’intero percorso formativo (triennale e/o magistrale), sono ammessi a sostenere l’esame finale, comprensivo della prova pratica valutativa (di seguito, PPV) di cui all’articolo 1, comma 1, che precede la discussione della tesi di laurea.

 
PS: Leggendo il Decreto Ministeriale 654 si può capire come l’Esame di Stato sia tutt’altro che abolito! Anzi! Sarà una prova da svolgere prima della discussione di laurea, sempre di fronte a 4 membri della commissione, per discutere sull’esperienza di tirocinio e dimostrare di aver acquisito competenze necessarie alla professione!